L’automobile come privata dimora? Dalle origini ai giorni nostri
- Ludovica Mazzei
- 16 apr 2023
- Tempo di lettura: 3 min

Qual è lo status giuridico dell’automobile? Non è una questione facile da definire a priori, dato che l’auto – pur trattandosi di un bene privato – per la sua funzione si trova quasi sempre in luoghi aperti al pubblico, dai cui finestrini è possibile vedere con chiarezza chi è all’interno dell’abitacolo.
Si tratta di una domanda all’apparenza superflua, senza alcuna utilità per l’applicazione quotidiana del diritto, e invece emerge in questioni quali le intercettazioni in auto o la possibilità per le coppie di appartarsi.
All’interno della giurisprudenza di legittimità non vi è una definizione univoca di privata dimora: può essere intesa, in senso restrittivo, come luogo di cui si ha il godimento esclusivo e da cui è possibile escludere chiunque altro o, in senso ampio, come luogo non pubblico in cui il proprietario può svolgere atti della propria vita privata, anche consentendo l’accesso a terzi in maniera occasionale e contingente all’attività svolta.
Nell’87 la Corte Costituzionale, in relazione a una legge della Provincia di Trento sulle perquisizioni dell’autorità amministrativa, ha dichiarato che “il diritto penale vivente considera l'autovettura come luogo di privata dimora, sia pure esposto al pubblico, dal quale il titolare ha il diritto di escludere ogni altro; sicché non può esservi dubbio che tutto questo attenga anche al concetto costituzionalistico di domicilio”[1]. Ovviamente non sono inclusi i mezzi di trasporto che, data la loro natura, non possono rientrare nella suddetta definizione, come i camion o le motociclette.
Anche la Cassazione si è espressa più volte – in maniera discordante – sullo stato giuridico dell’automobile, soprattutto per regolamentare la disciplina delle intercettazioni in auto.
Nel 2001 (Cass. Pen. 12/03/2001 n. 10095) la suprema Corte ha definito la privata dimora come “tendenzialmente costituita da cose immobili”. Tra l’altro, anche nel raro caso in cui questo concetto venga esteso a beni mobili, comunque non ricomprenderebbe l'automobile in quanto la sua funzione è “trasferire da un luogo ad un altro cose o persone”, e non dunque ospitare atti di vita privata.
Al contrario, nel 2019, rivedendo le posizioni assunte in precedenza, la Cassazione ha incluso nella definizione di privata dimora anche l’abitacolo dell’autovettura (Cass. Pen. 24/07/2019 n. 33499), in quanto luogo “non aperto al pubblico, né accessibile a terzi senza il consenso del titolare”.
Nonostante ciò, l’appartarsi in auto costituisce illecito amministrativo (e il disegno di legge Cirielli vorrebbe renderlo di nuovo reato), poiché – per quanto l’abitacolo possa costituire privata dimora – i finestrini possono rendere visibile a terzi tutto ciò che succede all’interno di esso. Dunque, a tutela dell’ordine pubblico, per appartarsi in auto è necessario non solo coprire i finestrini ma anche recarsi in luoghi isolati. Ciò sembrerebbe confermare la visione della Corte Costituzionale dell’automobile, intesa sì quale luogo di privata dimora, oggetto di esclusivo godimento del proprietario, ma comunque intrinsecamente ed inevitabilmente esposta al pubblico data la sua progettazione.
In conclusione, questo articolo si propone di evidenziare come la nozione di privata dimora sia in costante evoluzione, passando da un’interpretazione restrittiva ad una estensiva, non solo con riferimento all’automobile ma anche rispetto a tutti gli altri luoghi destinati ad attività professionale.
Questo percorso interpretativo, come pure mostrato dalla giurisprudenza di legittimità, si fonda sulla tutela della privacydell’individuo, interesse meritevole di tutela anche in quei luoghi che – pur essendo privati – sono visibili al pubblico.
By: Ludovica Mazzei
[1] Sentenza n.88 1987
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