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I contenuti degli articoli rappresentano esclusivamente le idee e le opinioni degli autori, e in nessun modo i punti di vista dell'Università Bocconi.

REFERENDUM 8-9 GIUGNO: COSA SI VOTERA’?

L'8 e il 9 giugno 2025, i cittadini italiani saranno chiamati a votare su cinque referendum  riguardanti temi di lavoro e cittadinanza. Però, prima di soffermarsi su questi urge dare una breve spiegazione dal punto di vista legale su cosa si intende con l’istituto giuridico del referendum, più precisamente con un istituto di democrazia ‘’diretta’’ tale. Ma perchè diretta? Poichè il referendum costituisce uno degli elementi fondanti su cui la nostra democrazia si basa, come sancito dagli stessi padri costituenti nella Costituzione Italiana del 1948; in particolare, Il referendum è uno strumento previsto dall’ordinamento giuridico attraverso il quale il popolo esercita la sovranità (art. 1 Cost.) esprimendosi direttamente su una questione specifica, normalmente di rilevanza legislativa o costituzionale. Dei riferimenti costituzionali da cui si può evincerel’importanza di questo istituto, possono essere rilevati dagli artt. 75 e 138 della Costituzione. Di cui, il primo tratta il c.d. ‘’Referendum Abrogativo’’:

‘’È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono 500.000 elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati a eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.’’

Tuttavia, è importante dare una definizione di ‘’abrogazione’’, in quanto quest’ultimo è un termine prettamente giuridico, che quindi va a configurare l’atto normativo o il procedimento attraverso cui viene eliminata, totalmente o parzialmente, una norma giuridica dall’ordinamento; essa può essere ‘espressa’quando una nuova norma lo dichiara esplicitamente, ‘tacita’ quando una nuova norma è incompatibile con quella precedente pur senza dichiararlo, o per referendum ex art. 75 Cost. come appena sancito.

Invece, l’art. 138 Cost. disciplina il procedimento di revisione costituzionale, che può dar luogo, qualora si riscontrassero le condizioni dalla legge previste affinchè ciò avvenga, un referendum popolare.

 

Dopo questa breve spiegazione introduttoria dell’istituto, ora bisogna soffermarsi sull’attualità, ovvero sull’imminente Referendum dell’8-9 giugno 2025 e sul suo contenuto. I quesiti refendari oggetto di quest’ultimo saranno concernenti, come già anticipato, temi di lavoro e cittadinanza che vanno analizzati nel dettaglio.

Il primo quesito referendario ha ad oggetto I ‘’Licenziamenti illeggittimi e contratto a tutele crescenti’’, con esso si propone l'abrogazione del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, che disciplina il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, introdotto dal Jobs Act. 

Riguarda le  aziende  con oltre 15 dipendenti e in particolare gli assunti a partire dal 2015; si chiede in pratica di  ripristinare la possibilità di reintegrare  nel posto di lavoro il dipendente  in caso di licenziamento giudicato  illegittimo dai giudici, come previsto in precedenza dall'art 18 dello Statuto dei lavoratori. Questa modifica è stata  raccomandata dalla Corte costituzionale e da molte sentenze della Corte di Cassazione.

La Corte Costituzionale, infatti, con le sentenze n. 128 e 129 del 2024, è intervenuta sul regime dei licenziamenti illegittimi previsto dal D.lgs. 23/2015 (Jobs Act), dichiarando parzialmente incostituzionali due disposizioni chiave.

Con la sentenza n. 128/2024, la Corte ha ritenuto illegittima la norma che esclude la reintegrazione del lavoratore nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) anche quando il fatto materiale addotto dal datore è insussistente. Secondo la Corte, la reintegrazione deve essere possibile qualora si dimostri in giudizio che la decisione organizzativa che ha giustificato il licenziamento, come ad esempio la soppressione del posto di lavoro, sia fittizia. Tuttavia, la sola violazione dell’obbligo di repêchage (cioè la mancata verifica di soluzioni alternative al licenziamento) non è sufficiente per ottenere la reintegra.

Con la sentenza n. 129/2024, invece, la Corte ha stabilito che viola l’art. 39 della Costituzione – che tutela l’autonomia collettiva – la norma che esclude la reintegrazione quando il fatto contestato al lavoratore è previsto dal contratto collettivo come punibile con una sanzione conservativa. In tal caso, il fatto deve considerarsi insussistente e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione. Questo vale solo per le infrazioni espressamente tipizzate dal contratto collettivo, e non per quelle descritte in modo generico.

Le due decisioni si pongono in contrasto con precedenti orientamenti della Corte di Cassazione: per i licenziamenti economici, la Cassazione includeva il repêchage tra i presupposti del licenziamento stesso; nei casi disciplinari, lasciava invece al giudice la valutazione della sanzione anche in assenza di una previsione specifica del contratto collettivo.

Le argomentazioni della Corte Costituzionale sono e saranno destinate ad avere un impatto rilevante non solo sulle norme direttamente coinvolte, ma anche sugli indirizzi interpretativi e sulle applicazioni concrete dell’intero sistema sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi, compresi quelli regolati dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, da qui l’esigenza della CGIL di promuovere tale questione alla sovranità popolare.

‘’L’indennità in caso di licenziamento nelle piccole imprese’’ è il secondo punto di questo referendum, che riguarda il fatto come in caso di licenziamento illegittimo, con la legislazione vigente una lavoratrice o un lavoratore può al massimo ottenere 6 mensilità di risarcimento, anche qualora una/un giudice reputi infondata l’interruzione del rapporto, cioè priva di giustificato motivo o di giusta causa. CGIL ricorda che i dipendenti delle piccole imprese (fino a 15 dipendenti) sono circa 3 milioni e 700mila . Dunque, votando positivamente, si cancella il limite massimo di sei mensilità all’indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato e si affida al giudice l'incarico di  determinare il giusto risarcimento (la reintegra nel posto di lavoro non è prevista per le piccole imprese). Anche in questo caso la Suprema Cortespesso si è espressa a favore di una maggiore tutela dei lavoratori.

I ‘’contratti a termine’’ costituiscono un altro punto cruciale e con il quesito ivi in risalto si propone l'abrogazione di alcune disposizioni del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che regolano la possibilità di instaurare  contratti a tempo determinato con proroghe e rinnovi , Nello specifico di vorrebbe reintrodurre  l’obbligo di una “causale”,  cioè di indicare il motivo per cui si ricorre a tale forma di contratto  anche per i contratti fino a 12 mesi. Oggi infatti l'obbligo scatta dai 12 mesi in su. In particolare, è importante spiegare come il contratto a tempo determinato ha subito diverse modifiche normative negli ultimi anni. Dopo la liberalizzazione introdotta dal Jobs Act (D.lgs. 81/2015), il Decreto Dignità (DL 87/2018) ha ristretto l’uso imponendo, come già precisato in questa sede,causali dopo 12 mesi. Il DL 48/2023 ha confermato la durata massima di 24 mesi e la necessità di causale oltre i 12 mesi, salvo eccezioni, innalzamento del contributo aggiuntivo dovuto dai datori di lavoro di uno 0,50% ad ogni rinnovo . Rimangono invariati gli obblighi di forma, le regole su proroghe e stop&go, i limiti percentuali, il contributo addizionale crescente e il diritto di precedenza.

Ilquarto quesito promosso dalla CGIL e da altre associazioni della società civile tratta la ‘’Responsabilità solidale negli appalti’’, ponendo al centro dell’attenzione una disciplina giuridica che trova le sue fondamenta nel nostro Codice Civile all’art. 2049, il quale recita: “I padroni e i committenti sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.” Andando così a porre le basi per la questione delle responsabilità in tema di appalti. Talvolta, il quesito chiede l'abrogazione della norma che esclude la responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per gli infortuni sul lavoro derivanti da rischi specifici dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. Con la vittoria dei sì,  sia chi affida i lavori che a chi li esegue o li fa eseguire per suo conto deve rispondere in caso di infortunio.Du

Per ultima, una questione sollevata e proposta dal partito Piu Europa con il sostegno di Possibile, PSI, Radicali Italiani e Rifondazione Comunista che va al di fuori dell’ambito lavorativo e riguarda la Cittadinanza italiana per stranieri: si propone infatti di dimezzare da 10 (come prevede L. 5 febbraio 1992, n.91) a 5 anni il periodo di residenza legale in Italia richiesto agli stranieri extracomunitari maggiorenni per poter richiedere la cittadinanza italiana.

Orbene, è importante annoverare come suddette proposte di referendum abbianoampiamente superato,  con milioni di firme, il limite minimo di 500mila adesioni necessario e che, il referendum in questione, come spiegato in principio, è di tipo abrogativo ex art.75.

In conclusione, è necessario ricordare come e quando si voterà:

Date e orari: Domenica 8 giugno dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 9 giugno dalle 7:00 alle 15:00.

Modalità di voto: Ogni elettore riceverà cinque schede, una per ciascun quesito. Per ogni scheda, si potrà votare "Sì" per abrogare la norma o "No" per mantenerla.

Quorum: Perché un referendum sia valido, è necessario che partecipi almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.  Anche non andare a votare quindi comporta la scelta indiretta di non far passare le richieste di modifica delle norme esistenti.


Buon voto a tutte/i!


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